Delitti in materia fallimentare. Serve una motivazione rafforzata per condannare l’amministratore che si è avvicendato nella carica (Cass. Pen., Sent. n. 38791/2025)
- Avvocato Gianpaolo Di Mezza
- 20 gen
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Con una recente pronuncia, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in materia di reati fallimentari, la responsabilità penale dell’amministratore di una società sottoposta a liquidazione giudiziale, il quale sia subentrato prima della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, può essere affermata solo se gli atti fraudolenti siano stati commessi nel periodo della sua gestione, oppure se venga provata l’esistenza di un accordo fraudolento con il precedente amministratore.
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando vi sia stata successione nella carica di amministratore, con estromissione del precedente dalla gestione dell'impresa, la responsabilità dell'amministratore non può fondarsi esclusivamente sul mancato rinvenimento dei beni all'atto della redazione dell'inventario da parte del curatore fallimentare. Ma è necessario dimostrare la collocazione storica degli atti di distrazione nel periodo della gestione dell'amministratore cessato, ovvero l'esistenza di un accordo con l'amministratore subentrato per il compimento di tali atti. Pertanto, incorre in vizio di motivazione la sentenza che, dopo aver escluso la prosecuzione di una gestione di fatto da parte dell'amministratore cessato, e l'esistenza di un concorso con l'amministratore subentrato, ne affermi la responsabilità per distrazione patrimoniale senza accertare in quale periodo temporale le condotte distrattive siano state poste in essere. Tanto più quando, come nel caso in esame, il criterio della collocazione temporale della condotta sia stato applicato per escluderne la responsabilità in relazione ad un altro reato contestatogli.